25 Febbraio 2021
È noto che il rilascio di concessioni demaniali è caratterizzato dall’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella scelta di quali tra i vari usi possibili del bene si presenti come più proficuo e conforme all’interesse pubblico (Cons. Stato, sez. V, 18 luglio 2017 n. 3552; sez. VI, 7 marzo 2016 n. 892). Infatti, “in tema di concessione di beni pubblici coinvolgenti la pianificazione e la gestione del territorio, l’amministrazione è titolare di lata discrezionalità sulle domande dei privati, spettandole un bilanciamento tra l’aspettativa di fatto di questi ultimi e plurimi aspetti di interesse pubblico, valutazione propria della discrezionalità amministrativa e che non può, per il principio di separazione dei poteri, essere sostituita da una valutazione del giudice” (Cons. Stato, sez. V, 18 luglio 2017 n. 3552).
Nel medesimo senso è stato ulteriormente precisato...