21 Ottobre 2021
Come affermato dalla giurisprudenza, "la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada, o riguardante l'esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o della Pubblica Amministrazione, e ciò anche ove la domanda abbia formalmente ad oggetto l'annullamento di eventuali provvedimenti formali relativi alla strada, atteso che il "petitum" sostanziale, non essendo diretto a sindacare un provvedimento autoritativo della Pubblica Amministrazione ha, in realtà, natura di accertamento petitorio"...