06 Luglio 2020
A norma dell’art. 46 del codice della navigazione, in caso di decesso del titolare gli eredi possono subentrare nella concessione demaniale a condizione che esercitino tale facoltà entro il termine di sei mesi, previsto a pena di decadenza: invero, ai sensi dell' art. 46, comma 3, Cod. Nav. , in caso di morte del concessionario gli eredi subentrano de iure nel godimento della concessione, con l'onere di chiedere entro sei mesi la conferma all'autorità marittima. Quest'ultima, a sua volta, può solo procedere, in caso di inidoneità tecnica od economica dell'erede, alla revoca della concessione, non costituendo tale tipo di successione un subingresso per il quale venga invece prescritta un'autorizzazione preventiva; ove tale facoltà non venga esercitata, gli eredi decadono dal subentro (in ordine all’istituto in esame, vedasi TAR Lazio, Roma, III, 11939/2017).
La facoltà degli...