21 Ottobre 2019
L’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., dispone che “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: […] b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi […]”.
Secondo la pacifica interpretazione giurisprudenziale della richiamata norma, le controversie inerenti alle richieste di indennizzo per occupazione abusiva di un bene demaniale appartengono pacificamente alla giurisdizione...