Nessuna usucapione a seguito della cessione gratuita al Comune di aree da parte del privato nell’ambito di una pratica edilizia
Nessuna usucapione a seguito della cessione gratuita al Comune di aree da parte del privato nell’ambito di una pratica edilizia
Anche in caso di mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione
21 Febbraio 2024
In caso di cessione gratuita al Comune di aree, nell’ambito ed in funzione di procedimenti edilizi/urbanistici, il cedente restato nel godimento del bene va qualificato detentore e non possessore.
Pertanto, il privato non può avanzare pretesa di aver usucapito il diritto di proprietà sull’area da lui precedentemente ceduta gratuitamente,venti anni prima,al Comune, a seguito di una pratica edilizia, anche se nel corso dei suddetti anni non vi sia stata la realizzazione, da parte del Comune, delle opere di urbanizzazione su dette aree.
Tale inerzia da parte del Comune viene spesso interpretata come elemento potenzialmente invalidante dell’atto di cessione.
Queste pretese del privato sono tutt’altro che infrequenti ed impongono all’amministrazione l’onere di tutelarsi in sede giudiziale.
Tuttavia, il privato, quand’anche mantenga la disponibilità del fondo ceduto,non matura il suddetto diritto di usucapione, poiché resta mero detentore delle aree cedute e non possessore uti dominus.
A confermarlo sono molteplici pronunce giurisprudenziali che verranno di seguito illustrate.
Il sinallagma
Nel caso descritto in premessa, si viene a creareun sinallagma nel senso che il Comune rilasciail titolo edilizio subordinato alla cessione gratuita da parte del privato di proprie aree, affinché l’Amministrazione le destini ad uso pubblico (ad es. realizzazione di allargamento del sedime stradale, realizzazione di strade ecc.). Va sottolineato che il sinallagma che si viene a creare è tra cessione dell’area e rilascio del titolo edilizio e non tra cessione area e realizzazione opera di urbanizzazione.
A conferma di quanto esposto, ci sono sentenze che chiariscono che, se il privato rinuncia al titolo edilizio e non realizza il manufatto (la propria casa, capannone ecc.), può chiedere la restituzione dell’area ceduta all’Amministrazione (C.di S. 6865/2011, ove si afferma, con riferimento alla cessione gratuita del suolo da parte del privato che “….l’obbligo di cessione gratuitaè destinato a operate solo se e in quanto l’interessato ritenga di avvalersi della potenzialità edificatoria del suolo (e nella misura in cui lo faccia)”.
Cosa prevede il Codice Civile a proposito dell’usucapione
L’art. 1158 del Codice Civile prevede che la proprietàdeibeni immobilie gli altridiritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù delpossessocontinuato per venti anni.
l possesso è continuato o continuo se il possessore mantiene la possibilità di esercitare, quando voglia, atti di signoria; non è necessaria, cioè, una sua interferenza continua.
Cosa prevede la giurisprudenza
La giurisprudenza ha avuto modi di occuparsi della casistica descritta nelle righe che precedono, con riferimento alle concessioni edilizie e, come si diceva, ha avuto modo di evidenziare che detta usucapione non si attua.
Una di tali pronunce è quella del TAR Piemonte n. 805/2011, il quale ha affermato che, nei casi in cui il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alla cessione gratuita di aree, la cessione stessa non trovi “il suo corrispettivo e la sua causa nella realizzazione delle opere di urbanizzazione, ma nel rilascio delle concessioni edilizie”.
A conferma del fatto che il corrispettivo (ovvero il sinallagma)...