31 Ottobre 2019
L’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 stabilisce, al comma 1, che “qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 28 (id est: Amministrazioni statali) di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi (….)”; il comma 2 aggiunge che “la demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell’abuso”.
A sua volta, l’art. 24 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione per la navigazione marittima, intitolato “Variazioni al contenuto della concessione”, stabilisce, al secondo comma, che “qualsiasi variazione nell’estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l’espletamento dell’istruttoria (….)”.