Un caso concreto di strada vicinale non ad uso pubblico
La qualificazione di una strada come di uso pubblico discende non tanto dal fatto che su di essa...
Un caso concreto di strada vicinale non ad uso pubblico
18 Maggio 2020
Come ha sostenuto il Consiglio di Stato (cfr. sez. V – 16/3/2020 n. 1870), per costante giurisprudenza, “una strada vicinale pubblica può essere qualificata come tale solo allorchè sussistano determinati elementi di fatto, consistenti nella configurabilità di un effettivo passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale, dalla concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale (anche per il collegamento con la pubblica via), nonché dall'esistenza di un titolo valido a fondamento del diritto di uso pubblico, non essendo sufficienti l'iscrizione della strada nell’elenco delle strade vicinali e la mancanza di un provvedimento comunale di declassamento" (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 29 maggio 2017, n. 2531)”.
L’iscrizione della strada nell’elenco delle strade vicinali di uso pubblico non ha natura costitutiva bensì dichiarativa, e costituisce soltanto una presunzione iuris tantum, superabile con la prova contraria che esclude l'esistenza di un diritto di uso o di godimento della strada da parte della collettività (Consiglio di Stato, sez. IV – 19/3/2015 n. 1515; T.A.R. Puglia Bari, sez. III – 30/5/2017 n. 559).
Pertanto, la qualificazione di una strada come di uso pubblico discende non tanto dal fatto che su di essa possano transitare persone diverse dal proprietario o dal fatto che essa si colleghi ad una pubblica via, quanto, piuttosto, presuppone che essa sia posta a servizio di una collettività di utenti (uti cives) (T.A.R. Lombardia...