26 Agosto 2026
L’orientamento giurisprudenziale prevalente riconduce all’attività edilizia libera gli interventi diretti alla realizzazione di manufatti leggeri, precisando che: “la nozione di «manufatti leggeri» (annoverabili nell’edilizia libera) include le tende o i gazebo che non hanno autonomia funzionale e che non realizzano uno spazio chiuso stabile (Cons. St., sez. III, 17 febbraio 2026, n. 1256). Tali elementi, pertanto, non necessitano di permessi per la loro installazione; oltretutto, la copertura e la parziale chiusura perimetrale, derivanti dalla realizzazione delle opere in questione, non si rivelano stabili e permanenti, a motivo del carattere retrattile delle tende ovvero del materiale avente analoga funzione (i pannelli leggeri retrattili e regolabili).
Non essendovi, dunque, uno spazio chiuso stabilmente configurato, non si è conseguentemente realizzato un nuovo volume o superficie, e tanto meno una copertura o tamponatura di una costruzione, ovvero una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
Al fine di poter rientrare nell’attività edilizia libera, dunque, la pergotenda (o i manufatti analoghi) deve dare vita ad un’opera che per le sue caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, non solamente non determina la stabile realizzazione di nuovi volumi/superfici utili, ma deve essere anche una struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, sostanzialmente idonea a supportare una “tenda” o una analoga copertura leggera, anche in materiale plastico.