04 Settembre 2026
Secondo il pertinente e consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia di individuazione dei documenti oggetto di accesso, “L'onere di specificazione dei documenti per i quali si esercita il diritto di accesso non implica la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione dell'atto), ma può ritenersi assolto anche solo con l'indicazione dell'oggetto e dello scopo proprio dell'atto in questione ove, nei singoli casi di specie, risulti formulata in modo tale da mettere l'Amministrazione in condizione di comprendere la portata ed il contenuto della domanda”(cfr., ex multis, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 30/01/2023, n. 284; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 5/01/2022, n. 98); cfr. anche, in senso analogo, Consiglio di Stato, Sez. VI, 30/01/2020, n. 787: “Il richiedente, nell'ambito dell'accesso agli atti amministrativi, anche se non...