Container ad uso abitativo e tettoie in zona agricola paesaggisticamente vincolata: non è attività edilizia libera
Container ad uso abitativo e tettoie in zona agricola paesaggisticamente vincolata: non è...
Container ad uso abitativo e tettoie in zona agricola paesaggisticamente vincolata: non è attività edilizia libera
21 Gennaio 2025
La realizzazione, in assenza di titolo e di autorizzazione paesaggistica in area agricola paesaggisticamente vincolata, di alcuni container destinati ad uso abitativo con annesse tettoie non può ascriversi ad opere di edilizia libera avendo generato per dimensioni, consistenza, materiali utilizzati e struttura, una significativa alterazione dell’aspetto esteriore dei luoghi, per cui l’intervento in questione, per il solo fatto di insistere in zona vincolata, risultava, anzitutto, soggetto alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, che non è stata preventivamente richiesta.
Nella fattispecie l’applicazione della sanzione demolitoria deve ritenersi doverosa, ai sensi dell’art. 31, del d.p.r. n. 380/2001, in quanto, come disposto dall’art. 32, comma 3, del medesimo citato d.p.r., qualunque intervento effettuato su immobili sottoposti a vincolo paesistico è da qualificarsi almeno come “variazione essenziale” e, in quanto tale, è suscettibile di esser demolito ai sensi del suddetto art. 31, comma 1 (cfr. T.a.r. Campania, Napoli, Sez. III, 29 gennaio 2024, n. 742, 30 giugno 2023, n. 3956, 19 maggio 2022, n. 3433, Sez. VIII, 25 luglio 2017, n. 3941 e Sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 96).
In proposito la giurisprudenza ha statuito che ove gli interventi edilizi ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, stante l'alterazione dell'aspetto esteriore, gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, anche in presenza di opere in ipotesi assoggettabili ad edilizia libera, l'applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna preventiva autorizzazione paesistica. Sul punto, il Consiglio di Stato ha precisato (cfr. sentenza sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 62), che, in zona paesaggisticamente vincolata, a prescindere dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l’intervento edilizio, ciò che rileva è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in assoluta carenza di titolo abilitativo e, pertanto, l’intervento sanzionatorio dell’amministrazione comunale costituisce un atto doveroso, al fine di ripristinare la legalità violata dall’intervento edilizio non autorizzato.
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