Escluso l’uso pubblico nel caso di una strada a fondo cieco e che non connette altre strade pubbliche
La sentenza segnalata ribadisce i principi che la giurisprudenza ha enucleato nel tempo per...
Escluso l’uso pubblico nel caso di una strada a fondo cieco e che non connette altre strade pubbliche
27 Agosto 2026
Gli indici idonei a comprovare l’uso pubblico (le condizioni di accesso alla strada, il novero di soggetti che esercitano il transito, le condizioni materiali della strada, l’idoneità della strada a soddisfare esigenze di interesse generale, il titolo di esercizio del passaggio rappresentato dall’uso da tempo immemorabile) sono stati individuati dalla giurisprudenza ormai consolidata.
La natura e l'uso pubblico di una strada dipendono dalla concorrenza di più elementi:
a) l’esercizio del passaggio e del transito iuris servitutis publicae da una moltitudine indistinta di persone, qualificate dall’appartenenza ad un ambito territoriale;
b) la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, le esigenze di carattere generale e pubblico;
c) un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, il quale può identificarsi nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile, inteso come comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione di esercitare il diritto d’uso della strada (così, tra molte: Cons. Stato, Sez. V, n. 2531 del 2017; Id., Sez. VI, n. 2708 del 2016).
Perciò, affinché un’area privata possa ritenersi sottoposta ad uso pubblico, è necessario, oltre all’intrinseca idoneità del bene, che l’uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di persone e per soddisfare un pubblico e generale interesse. Ne consegue che deve escludersi l’uso pubblico quando il passaggio venga esercitato unicamente dai proprietari di determinati fondi, in dipendenza della particolare ubicazione degli stessi, o da coloro che abbiano occasione di accedere ad essi per esigenze connesse all’utilizzo privato, oppure rispetto a strade destinate al servizio di un determinato edificio o di un complesso di edifici (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 1369 del 2019; Id., Sez. IV, n. 5820 del 2018).







