Il decorso del tempo non può incidere sulla doverosità dell’ordine di demolizione
Il decorso del tempo non può incidere sulla doverosità dell’ordine di demolizione
Il decorso del tempo non può incidere sulla doverosità dell’ordine di demolizione
24 Aprile 2026
Dalla natura vincolata dell’ordine di demolizione deriva la non necessità di una motivazione sulle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell'abuso.
La giurisprudenza ha, infatti, affermato che:
i) “Considerando che il decorso del tempo non può incidere sulla doverosità degli atti finalizzati a perseguire l'illecito mediante l'adozione della relativa sanzione, deve escludersi che l'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo, anche se adottata tardivamente, debba essere motivata in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata” (cfr. in termini Cons. St., V, n. 7322/2021);
ii) “Il tempo trascorso (in ipotesi, anche rilevante) fra il momento della realizzazione dell'abuso e l'adozione dell'ordine di demolizione non determina l'insorgenza di uno stato di legittimo affidamento e non innesta in capo all'amministrazione uno specifico onere di motivazione. Ciò in quanto il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell'interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell'intervento” (cfr. in tal senso Cons. St., I, n.1431/2023 e in senso analogo Cons. St., VII, n.659/2024 e T.A.R. Lazio, Latina, II, n. 347/2024).
Tale orientamento è applicato alla generalità dei casi in cui l’ordinanza repressiva sia stata adottata a distanza di tempo dall'esecuzione degli abusi (ex multis cfr. Cons. St., VI, n. 251/2022; id. VI, n. 3351/2018; T.A.R. Lazio, Latina, n. 337/2024; T.A.R. Lombardia, Milano, II, n. 2049/2018; T.A.R. Puglia, Lecce, III, n. 1196/2018), e pertanto anche nelle ipotesi in cui il titolare attuale del bene colpito dall’ordinanza di demolizione non sia responsabile materiale dell'abuso, e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’obbligo di ripristino. Ciò in piena coerenza con il carattere di realità della misura demolitoria (cfr. Cons. St., V, n. 6233/2018; id., IV, 20 novembre n. 5355/2017; T.A.R. Lazio, Roma, II, n. 9074/2018; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 1493/2018; T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 4624/2016).
In via generale è stato difatti puntualizzato che “Il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso edilizio ed il protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza non determinano alcun legittimo affidamento, sia perché le persone, che hanno realizzato abusivamente un intervento edilizio, sono consapevoli di aver commesso un'illegittimità, sia perché il potere repressivo degli abusi edilizi, essendo un potere vincolato privo di alcuna discrezionalità, non necessita di una particolare motivazione, quand'anche sia stato esercitato dopo lungo tempo dalla commissione dell'abuso edilizio, trattandosi di un illecito permanente e perciò il provvedimento sanzionatorio interviene sempre su una situazione antigiuridica attuale, per cui non è richiesta al riguardo alcuna particolare motivazione, come se fosse un provvedimento di autotutela, che tenga conto del contrapposto interesse privato” (cfr. in termini, T.A.R. Basilicata...








