Il PRG non può contemplare condizioni peggiorative per la tutela del paesaggio rispetto alle disposizioni del piano paesaggistico
Il PRG non può contemplare condizioni peggiorative per la tutela del paesaggio rispetto alle...
Il PRG non può contemplare condizioni peggiorative per la tutela del paesaggio rispetto alle disposizioni del piano paesaggistico
27 Novembre 2025
Come noto, lo sviluppo sul piano urbanistico ed edilizio del territorio si articola e si realizza sulla base di atti di pianificazione territoriale che intervengono a livelli differenti, la cui formazione è demandata ad enti diversi, in relazione alle prerogative e alle finalità istituzionali assegnate dall'ordinamento giuridico ad ognuno di essi.
Gli atti di pianificazione territoriale si sviluppano come centri concentrici, nel senso che le previsioni del piano territoriale di livello inferiore non possono porsi in contrasto con quelle del piano territoriale di livello superiore: ai sensi dell'art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004, infatti, le previsioni dei piani paesaggistici sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici.
Tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che gli strumenti urbanistici non possono contemplare condizioni peggiorative per la tutela del paesaggio rispetto alle disposizioni del piano paesaggistico, ma possono pur sempre disciplinare le aree vincolate con previsioni che tutelano anche il profilo ambientale e paesaggistico in modo più pregnante rispetto al piano paesistico (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4778).
L’ordinamento giuridico non preclude infatti ai Comuni la possibilità di dotarsi, in relazione al peculiare assetto morfologico del proprio territorio, di strumenti di pianificazione urbanistica con prescrizioni più dettagliate e/o più rigorose rispetto a quelle degli atti di pianificazione di livello superiore. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale il potere di pianificazione urbanistica comunale non è limitato all'individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale e, in particolare, alla individuazione delle potenzialità edificatorie delle stesse e ai limiti che incontrano tali potenzialità, dovendo essere, invece, inteso in termini più inclusivi e omnicomprensivi, in considerazione di tutti i valori implicati dallo sviluppo complessivo e armonico del territorio, estendendosi il contenuto del piano regolatore generale anche all'indicazione dei vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesaggistico (cfr., ex multis, Consiglio...







