28 Luglio 2021
Sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis TAR Lombardia – Milano, sez. III – sentenza 11 marzo 2016 n. 507; 3) Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2012 n. 728, in senso conforme v. sez. IV, 15 maggio 2012, n. 2760; sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6242; Cass., sez. II, sentenza del 10 gennaio 2011, n. 333), affinché il diritto di uso pubblico della strada possa ritenersi sussistente, occorre che il bene privato sia idoneo ed effettivamente destinato al servizio di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives, ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale, e non uti singuli, ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato; la servitù di uso pubblico è infatti caratterizzata dall’utilizzazione da parte di una collettività indeterminata di persone del bene privato idoneo al soddisfacimento di un interesse della stessa.
Come la concorde giurisprudenza ha sempre riconosciuto, l’art. 378, Legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, attribuisce al sindaco...