Illegittimo l’esercizio di poteri inibitori dinanzi ad una SCIA decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione
Illegittimo l’esercizio di poteri inibitori dinanzi ad una SCIA decorso il termine di 30 giorni...
Illegittimo l’esercizio di poteri inibitori dinanzi ad una SCIA decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione
25 Novembre 2025
Come plurime volte ricordato dalla giurisprudenza, “una volta decorso il termine perentorio di cui al primo periodo dell’art. 19, terzo comma, l’esercizio dei poteri spettanti all’amministrazione in ordine agli effetti giuridici della segnalazione certificata è subordinato ai medesimi presupposti dell’annullamento d’ufficio disciplinato dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 (art. 19, comma 4: «Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies») in tal senso cfr. Consiglio di Stato, Sezione quinta, 20 febbraio 2024, n. 1667. Sicché, anche dopo la scadenza del termine per l’esercizio dei poteri inibitori degli effetti della SCIA, l’amministrazione competente conserva un potere residuale di autotutela, da intendere, peraltro, come potere sui generis, che si differenzia dalla consueta autotutela decisoria proprio perché non implica un’attività di secondo grado insistente su un precedente provvedimento amministrativo, dato che non ha per oggetto una precedente manifestazione di volontà dell’amministrazione, ma incide sugli effetti prodotti ex lege dalla presentazione della SCIA ed eventualmente dal trascorrere di un determinato periodo di tempo. Con l’autotutela classica condivide soltanto i presupposti e il procedimento Scaduto il termine per l’esercizio dei poteri inibitori, l’amministrazione può dunque vietare lo svolgimento dell’attività e ordinare l’eliminazione degli effetti già prodotti solo se ricorrono in concreto i presupposti per l’autotutela; e, quindi, non solo nel rispetto del termine previsto dall’art. 21-nonies e nella sussistenza di una ragione di illegittimità del provvedimento di primo. grado, ma anche dopo aver valutato gli interessi in conflitto e sussistendone le ragioni di interesse pubblico concreto (in termini si veda Consiglio di Stato, Sezione settima, 27 settembre 2023, n. 8553).” (cfr. in termini C. Stato, Sez. V, 7 novembre 2025 n. 8680).
In termini analoghi è stato chiarito che...







