In materia di pianificazione urbanistica, deve essere riconosciuta al Comune un’ampia discrezionalità
Il Comune ha un’ampia discrezionalità e non c'è divieito di modifica della precedente...
In materia di pianificazione urbanistica, deve essere riconosciuta al Comune un’ampia discrezionalità
16 Ottobre 2025
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di pianificazione urbanistica, deve essere riconosciuta al Comune un’ampia discrezionalità, con la conseguenza che la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni dell’Amministrazione, in quanto scelte di merito non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di situazioni di affidamento qualificato dei privati a una specifica destinazione del suolo, nel caso non sussistenti (Consiglio di Stato, IV, 25 settembre 2024, n. 7790; VII, 2 settembre 2024, n. 7331; IV, 15 marzo 2024, n. 2534; IV, 14 novembre 2023, n. 9758; IV, 21 agosto 2023, n. 7881; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 16 gennaio 2025, n. 164; IV, 4 novembre 2024, n. 3010; IV, 3 maggio 2024, n. 1346; IV, 22 febbraio 2024, n. 492).
In coerenza con quanto rilevato, nemmeno sussiste un divieto di reformatio in peius della precedente zonizzazione urbanistica, in quanto l’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità nell’effettuazione delle proprie scelte, che relega l’interesse dei privati alla conferma (o al miglioramento) della previgente disciplina ad interesse di mero fatto, non tutelabile in sede giurisdizionale (Consiglio di Stato, IV, 5 giugno 2023, n. 5464; IV, 20 aprile 2023, n. 4015; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 5 giugno 2024, n. 1699; IV, 22 febbraio 2024, n. 492; II, 14 dicembre 2020, n. 2492; II, 7 luglio 2020, n. 1291; II, 14 febbraio 2020, n. 309; II, 17 aprile 2019, n. 868; II, 27 febbraio 2018, n. 566; II, 15 dicembre 2017, n. 2393)
Quanto alla legittimità dell’azzonamento di un’area con...