Inottemperanza all’ordine di demolizione: la gradazione della sanzione deve essere adeguatamente motivata
Inottemperanza all’ordine di demolizione: la gradazione della sanzione è massima solo nei casi...
Inottemperanza all’ordine di demolizione: la gradazione della sanzione deve essere adeguatamente motivata
19 Agosto 2026
L’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 dispone che, accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione, l'autorità competente irroghi una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 e 20.000 euro. La medesima disposizione stabilisce inoltre che la sanzione è sempre irrogata nella misura massima nel caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui all'art. 27, comma 2, del medesimo decreto, comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato.
Dal tenore letterale della disposizione emerge con chiarezza che il potere sanzionatorio in questione è vincolato nell’an - l'irrogazione della sanzione è doverosa, una volta accertata l'inottemperanza - ma non lo è nel quantum, salve le ipotesi tassativamente indicate dal legislatore, nelle quali soltanto l'amministrazione è tenuta ex lege ad applicare la misura massima, senza margine di apprezzamento discrezionale. Al di fuori di tali ipotesi tassative, la graduazione della sanzione tra il minimo e il massimo edittale costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa, come tale soggetto all’onere motivazionale, dovendo l'amministrazione dar conto, secondo i principi di congruità e proporzionalità, delle ragioni concrete che giustificano la determinazione dell'importo nel caso di specie.
La giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, sez. II, 8 agosto 2025, n. 6985; Cons. Stato, 13 aprile 2026, n. 2930) ha chiarito che la sanzione pecuniaria va irrogata nella misura massima soltanto quando l'abuso sia stato realizzato sulle aree o sugli edifici espressamente individuati dal legislatore, quali quelli sottoposti a vincolo paesaggistico, ambientale o idrogeologico, in relazione ai quali l'ente comunale non dispone di alcun margine di discrezionalità nella modulazione dell'importo; al di fuori di tali ipotesi, l'amministrazione è invece tenuta a motivare la quantificazione della sanzione irrogata secondo i principi di congruità e proporzionalità.
Nel caso di specie, il Comune ha determinato la sanzione...







