25 Giugno 2026
L’art. 54, comma 1, d.lgs. n. 259/2003 impedisce alle amministrazioni di imporre agli operatori che forniscono reti di telecomunicazione fideiussioni e depositi cauzionali a garanzia del ripristino della sede stradale interessata dagli interventi di installazione e manutenzione della rete (v., tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 24 maggio 2022, n. 4101; Cons. Stato, sez. VI, 17 novembre 2023, n. 9867; Cons. Stato, sez. VI, 30 aprile 2025, n. 3657; Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio 2025, n. 5958).
In particolare, come emerge anche dai citati precedenti:
- l’art. 54, comma 1, d.lgs. n. 259/2003, come risultante dall’interpretazione autentica di cui all’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 33/2016, è chiaro nel disporre che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dall’art. 54, comma 2, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto;
- la predetta disposizione impedisce di introdurre oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli espressamente previsti, a prescindere dalla circostanza che si tratti di oneri di natura pubblicistica oppure privatistica ed a prescindere dal titolo in forza del quale l’onere viene imposto (è vietato ogni onere o contributo “di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”);
- la ratio della disposizione, avuto riguardo alla necessità di favorire lo sviluppo della rete nazionale di telecomunicazioni, si rinviene nella necessità di evitare possibili disparità di trattamento fra gestori e fruitori del servizio diversamente localizzati sul territorio, in coerenza con la disciplina comunitaria che, in tema di installazione di infrastrutture di telecomunicazioni, impone che le procedure autorizzative siano «tempestive, non...