24 Novembre 2023
Ai sensi dell’art. 17, comma 1, della Legge n. 1150/1942, “[d]ecorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso”. Secondo la giurisprudenza, la disposizione va intesa nel senso che le previsioni dello strumento attuativo che comportano la concreta e dettagliata conformazione della proprietà privata rimangono efficaci a tempo indeterminato e costituiscono le regole determinative del contenuto della proprietà delle aree incluse nel piano attuativo (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 2 aprile 2020, n. 2224).
Sempre, secondo la giurisprudenza, la destinazione di un’area a verde pubblico configura un vincolo di carattere conformativo funzionale all’interesse pubblico generale ed avente validità a tempo indeterminato (Cons. Stato, Sez. II, 20 dicembre 2019 n. 8614; Sez. IV, 19 settembre 2019 n. 6241; Sez...