03 Marzo 2026
La valutazione di procedere o meno alla demolizione può aversi nella fase esecutiva del provvedimento, giammai nella fase di adozione del provvedimento (Cons. St. 12 luglio 2021, n. 5264).
In altri termini, la verifica ai sensi dell’art. 33, c. 2, D.P.R. n. 380/2001, va compiuta su segnalazione del privato durante la fase esecutiva e non dall'Amministrazione procedente all'atto dell'adozione del provvedimento sanzionatorio (di recente, sul punto Cons. St. 13 maggio 2024, n. 4283, secondo la quale «in materia di abusi edilizi, con riguardo alle sanzioni, la valutazione circa la possibilità di dare corso all' applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva alla ingiunzione a demolire, conseguendone che la mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell'ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l'accertamento delle conseguenze derivanti dall'omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell'incidenza della demolizione sulle opere legittimamente realizzate»). In altre parole, quanto alla mancata valutazione circa la possibilità di fiscalizzare l’abuso, ossia di far pagare una sanzione pecuniaria in luogo della materiale demolizione, si evidenzia che per giurisprudenza costante (ex multis: Cons. Stato, sez. VII, 14 aprile 2025...