La prova della data di realizzazione di un immobile grava sul proprietario interessato
La prova della data di realizzazione di un immobile grava sul proprietario interessato e non sulla...
La prova della data di realizzazione di un immobile grava sul proprietario interessato
26 Aprile 2024
Con riferimento alla prova che l’immobile è stato edificato in epoca antecedente al 1967 e, in particolare, prima della data di entrata in vigore (1° settembre 1967) della c.d. legge-ponte, legge n. 765 del 1967, che ha introdotto l’obbligo generalizzato di preventivo titolo autorizzatorio per la realizzazione di opere in qualsiasi parte del territorio comunale e, quindi, anche al di fuori del perimetro del centro urbano, deve rilevarsi che, per giurisprudenza costante, grava sul proprietario assoggettato a ingiunzione di demolizione l'onere di provare il carattere risalente del manufatto di cui è ordinata la demolizione.
Tale onere incombe sul privato a ciò interessato in applicazione del principio di vicinanza della prova, poiché egli è l’“unico soggetto a essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto” (Consiglio di Stato, VII, 9 febbraio 2024, n. 1310; Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 gennaio 2022 n. 570).
In altri termini, costituisce principio assolutamente consolidato in materia edilizia che gravi esclusivamente sul privato l'onere della prova in ordine alla data della realizzazione dell'opera, al fine di poter escludere al riguardo la necessità di rilascio del titolo edilizio per essere stata l'opera medesima realizzata secondo il regime originariamente previsto dall'art. 31 della legge n. 1150 del 1942, ossia prima della novella introdotta dall'art. 10 della c.d. legge ponte n. 765 del 1967.
Ciò discende attualmente dal principio evincibile dagli artt. 63, co. 1, e 64, co. 1, c.p.a., in forza dei quali spetta al ricorrente l'onere della...