La realizzazione di un terrapieno è una nuova costruzione
La realizzazione di un terrapieno è una nuova costruzione
La realizzazione di un terrapieno è una nuova costruzione
18 Giugno 2025
Secondo l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, «una “costruzione” è ravvisabile, per la giurisprudenza consolidata, ogni qualvolta “l’intervento edilizio produca un effettivo e rilevante impatto sul territorio e, dunque, in relazione alle opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi determinandone una significativa trasformazione” (C.d.S., Sez. VI, 3 aprile 2024, n. 3031). La giurisprudenza - che si è ispirata alle argomentazioni poste a base della sentenza di questa Adunanza plenaria, 10 marzo 1982, n. 3 - ha chiarito che anche la realizzazione di muri di cinta o di contenimento di ragguardevoli dimensioni - così come anche l’attività di movimento di terra che modifichi la conformazione dei luoghi - è soggetta al rilascio del permesso di costruire. Occorre il rilascio del permesso per le opere di qualsiasi genere che modifichino il suolo e lo stato dei luoghi, determinandone una significativa trasformazione (cfr. C.d.S., Sez. II, 29 novembre 2023, n. 10291; Sez. VI, 20 ottobre 2023), pur quando si tratti di movimento terra, in assenza di volumi e per realizzare una strada (cfr. C.d.S., Sez. II, 24 marzo 2020, n. 2050). A tali principi si ispira anche la giurisprudenza penale, per la quale si configura il reato di costruzione senza permesso di costruire in seguito a lavori di sbancamento (cfr. Cass. pen., Sez. III, 2 dicembre 2008, n. 8064; 5 marzo 2008, n. 4243; 29 gennaio 2014, n. 19845)» (Consiglio di Stato, Ad. plen., 30 luglio 2024, n. 14; anche, IV, 13 settembre 2024, n. 7560; VI, 20 ottobre 2023, n. 9123; II, 24 marzo 2020, n. 2050; T.A.R. Piemonte, II, 23 gennaio 2024, n. 65; sulla illegittima trasformazione, senza titolo, di un...