La ristrutturazione urbanistica prevede un insieme sistematico di opere e non può confondersi con la nuova costruzione
La ristrutturazione urbanistica prevede un insieme sistematico di opere e non può confondersi con...
La ristrutturazione urbanistica prevede un insieme sistematico di opere e non può confondersi con la nuova costruzione
29 Novembre 2024
La ristrutturazione urbanistica ricomprende gli interventi “rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale”, mentre sono interventi di nuova costruzione quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro e risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia.
Lo spettro applicativo delle due tipologie di interventi risulta certamente differente, visto che gli interventi di nuova costruzione – nell’accezione ricavabile dall’art. 3 del Testo unico dell’edilizia e a prescindere dal significato strettamente letterale e linguistico della locuzione – si riferiscono ad attività edificatorie riguardanti una determinata costruzione (o immobile) o comunque relative a interventi specifici e puntuali, seppure non limitati a livello spaziale, rispetto ai quali il contesto complessivo in cui si collocano risulta del tutto estraneo (ne viene solo indirettamente influenzato). Gli interventi di ristrutturazione urbanistica producono piuttosto un impatto diretto su un intero ambito del tessuto urbano, avendo a oggetto un’operazione che riguarda contestualmente, e non in maniera parcellizzata, una pluralità di immobili o entità edilizie, necessariamente anche di proprietà pubblica, allo scopo di procedere a una riconfigurazione complessiva e coordinata del tessuto urbanistico esistente (si tratta di interventi «riguardanti non già un unico immobile, ma un’intera area degradata, alla quale viene conferita una conformazione del tutto nuova attraverso un “insieme sistematico” di interventi sull’edificato, sulla conformazione dei lotti e sull’intera viabilità», per T.A.R. Veneto, II, 2 maggio 2022, n. 660), avente un impatto diretto non soltanto sulle proprietà dei privati che si trovano nel lotto coinvolto nella predetta iniziativa ma anche sul livello e la qualità delle dotazioni pubbliche (standard) presenti nel comparto (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18 maggio 2020, n. 841).