06 Maggio 2024
Per consolidata giurisprudenza, la trasformazione di un balcone o di una loggia in veranda chiusa (mediante infissi e tamponature) non costituisce realizzazione di una pertinenza, ma è opera non precaria, perché stabilmente infissa al suolo, assoggettata a permesso di costruire, la quale comporta, tramite la perimetrazione dello spazio interno abitabile, oltre ad una modifica prospettica, un ampliamento plano-volumetrico urbanisticamente rilevante, siccome arrecante un impatto significativo sull’assetto del territorio (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, n. 306/2017; n. 1893/2018; n. 5801/2018; n. 469/2022; TAR Piemonte, Torino, sez. I, n. 1181/2012; TAR Campania, Napoli, sez. II, n. 2079/2012; sez. VII, n. 3069/2014; sez. IV, n. 3245/2024; sez. VIII, n. 243/2016; Salerno, sez. II, n. 771/2018; TAR Toscana, Firenze, sez. III, n. 165/2021).
Si tratta, cioè, della trasformazione di una superficie accessoria in superficie residenziale, che determina la creazione di un nuovo ambiente nell’originario organismo edilizio e che, in quanto tale, non può non tradursi in termini di aggravio del carico...