La trasformazione di una preesistente finestra in un balcone a sbalzo incide sull’impronta estetica del fabbricato e richiede il consenso del condominio
Serve il consenso del condominio per interventi che incidono sulla facciata dell'edificio
La trasformazione di una preesistente finestra in un balcone a sbalzo incide sull’impronta estetica del fabbricato e richiede il consenso del condominio
12 Settembre 2025
La trasformazione di “una preesistente propria finestra collocata sulla facciata principale del Condominio in un balcone a sbalzo – con conseguente intuitiva incidente modifica della stessa, essendo questa caratterizzata dalla presenza di soli balconi incassati” è un intervento che incide sull’impronta estetica del fabbricato e richiede il consenso del condominio.
Come affermato dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 7277 del 25 luglio 2023), “Alle “modificazioni” consentite al singolo si applica altresì il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato, statuito espressamente dall’art. 1120 c.c. in tema di innovazioni (Cass. civ., sez. II, 13 novembre 2020, n. 25790; cfr. anche Cass. civ., sez. II, 18 luglio 2022, n. 22541)”.
Sul tema altresì si registra un preciso e recente pronunciamento dei giudici di Palazzo Spada: “È da ritenere purtuttavia infondata la censura inerente all’assenza della necessità del consenso di condominio, nella fattispecie del Sig. Tonini, per l’apertura delle finestre sulla facciata dell’edificio, che secondo l’appellante non sarebbe necessaria ai sensi dell’art. 1102 del codice civile, nell’assunto che esso riconosce il diritto di ciascun proprietario della cosa comune, come viene ritenuta la facciata, di farne uso, anche per un fine esclusivamente proprio, e di realizzare interventi sulla cosa comune (per il miglior godimento della proprietà esclusiva), purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta il pari uso degli altri condomini.
Secondo l’appellante, poiché l’apertura di finestre sul muro comune di facciata non incide sulla destinazione del muro stesso e non impedisce, essendo le finestre aperte in corrispondenza della proprietà privata, il pari uso da parte degli altri condomini l’appellante aveva pieno “titolo” a presentare la SCIA, senza provvedersi di alcuna autorizzazione al riguardo, nella specie non richiesta.
Nella giurisprudenza civile si registra, infatti, un orientamento in base al quale l'utilizzazione, da parte del singolo condomino, del muro perimetrale dell'edificio per le sue particolari esigenze, è legittima purché non alteri la natura e la destinazione del bene, non impedisca agli altri di farne un uso analogo e non arrechi danno alle proprietà...