17 Novembre 2023
In linea di principio, che l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico – edilizio; i due atti di assenso, quello paesaggistico e quello edilizio, operano su diversi piani, essendo posti a tutela di interessi pubblici diversi, seppur parzialmente coincidenti.
L'autorizzazione paesaggistica ed il titolo edilizio rispondono ad interessi pubblici distinti e tipizzati: l'uno valuta, in forza d'apprezzamento tecnico discrezionale, la compatibilità paesaggistica dell'intervento edilizio proposto, mentre l'altro, con autonoma e specifica istruttoria, accerta la conformità urbanistico-edilizia del manufatto (Consiglio di Stato sez. VI, 20/01/2023, n.682).
Il parametro di riferimento per la valutazione dell'aspetto paesaggistico non coincide con la disciplina...