Le infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazioni sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica
Le infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazioni sono compatibili con qualsiasi...
Le infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazioni sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica
04 Giugno 2026
Come affermato dalla giurisprudenza (TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 3 febbraio 2026, n. 520), il D. Lgs. n.259/2003, nel disciplinare l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, ha introdotto principi volti a favorire lo sviluppo tecnologico e la capillare copertura del territorio nazionale; a tal fine, l’art. 43, comma 4 del Codice (già art. 86, comma 3) assimila tali infrastrutture “ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria”; il successivo art. 51 (già art. 90) ne dichiara il carattere di “pubblica utilità”.
La giurisprudenza fa discendere da tale qualificazione normativa la generale compatibilità di tali impianti con qualsiasi destinazione urbanistica prevista dagli strumenti di pianificazione comunale. Difatti, “l’assimilazione, per effetto della previgente disciplina prevista dall’art. 86 d.lgs. n. 259/2003, delle infrastrutture di reti pubbliche di TLC alle opere di urbanizzazione primaria implica che le stesse siano in generale compatibili con ogni destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale (in ossequio al principio della necessaria capillarità della distribuzione di detti impianti)” (Cons. Stato, VI, 6.2.2024, n. 1200).
Le opere di urbanizzazione primaria, infatti, sono per loro natura realizzabili su tutto il territorio comunale, in quanto essenziali a soddisfare le esigenze primarie della collettività (T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 14.11.2023, n.6244; Cons. Stato, III, 26.2.2019, n.1326; 10.9.2018, n.5311; 17.11.2015, n. 5257), anche perché diversamente si finirebbe per avallare un divieto generalizzato all’installazione di SRB; in altri termini i Comuni non possono introdurre nei loro regolamenti o nei loro atti di pianificazione limitazioni di ordine generale all’installazione degli impianti medesimi, posto che tali limitazioni generalizzate si pongono in contrasto con l’interesse pubblico alla diffusione ed alla capillarità del servizio (si veda anche art.8, comma 6 della Legge n.36 del 2001).
Coerentemente con quanto sopraesposto, si è anche affermato che “…il favor assicurato alla diffusione dell’infrastruttura a rete della comunicazione elettronica, espresso anche dal decreto legislativo n. 259 del 2003, pur comportando una compressione dei poteri urbanistici conformativi ordinariamente spettanti ai Comuni, non consente di derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati, come quello naturalistico-ambientale, in quanto espressione dei principi fondamentali della Costituzione (Cons. St. sez. VI, n, 8242/2019) né tantomeno consente la compressione di interessi paesaggistici presidiati da idonei vincoli (legittimi ed efficaci arg. Ex CdS VI n. 7944 del 2009)” (Cons. Stato, VI, 6.11.2020, n...







