15 Maggio 2026
In base all’art. 79, primo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001, le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi. Precisa tuttavia il secondo comma del medesimo articolo che è fatto comunque <>.
Dalla lettura di queste disposizioni si ricava agevolmente che, mentre è sempre ammessa la deroga alle distanze stabilite dalle norme secondarie contenute nei regolamenti locali, la deroga alle distanze previste dagli artt. 873 e 907 cod. civ. è ammessa solo a condizione che fra le opere destinate all’abbattimento delle barriere architettoniche e i fabbricati di proprietà di terzi siano interposti spazi o aree di proprietà o uso comune.
A questo proposito la giurisprudenza ha precisato che, introducendo questa condizione, il...