L’eventuale sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria richiedere un’espressa motivazione dell’Amministrazione
La sanzione pecuniaria in luogo della demolizione riveste carattere residuale
L’eventuale sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria richiedere un’espressa motivazione dell’Amministrazione
31 Agosto 2026
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’ingiunzione a demolire costituisce un atto vincolato imposto dall’accertamento della natura abusiva dell’opera realizzata, mentre l’ulteriore valutazione dell’impossibilità di riduzione in pristino e della conseguente sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria costituisce una mera eventualità della fase esecutiva che non rileva ai fini della legittimità dell'ordinanza.
Non occorre, quindi, che il provvedimento ripristinatorio motivi in ordine all’oggettiva possibilità di procedere alla demolizione senza pregiudizio per la parte conforme dell’immobile e all’eventuale fiscalizzazione dell’abuso. L’applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva di cui all’art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, invocata dai ricorrenti, rappresenta, infatti, un’ipotesi subordinata cui è possibile ricorrere esclusivamente quando emergano difficoltà tecniche insuperabili in sede di esecuzione della demolizione (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 5 maggio 2023, n. 4563).
Si deve, infatti, considerare che, nell’impianto del sistema sanzionatorio del d.P.R. n. 380 del 2001, la repressione degli illeciti edilizi deve essere attuata applicando, di regola, la sanzione demolitoria, stante l’interesse prioritario dell’ordinamento al ripristino dell’ordinato assetto del territorio, mediante l’eliminazione delle opere abusive (articolo 31, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001).
L’irrogazione di una mera sanzione pecuniaria è consentita soltanto in via residuale, laddove il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, e la relativa previsione, contenuta all’articolo 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, deve essere interpretata perciò in senso restrittivo (Consiglio di Stato, Sez. V, 5 settembre 2011, n. 4982).
Ne deriva che, come...







