L’onere della prova in ordine alla data di realizzazione dell’opera edilizi grava sul privato
L’onere della prova in ordine alla data di realizzazione dell’opera edilizi grava sul privato
L’onere della prova in ordine alla data di realizzazione dell’opera edilizi grava sul privato
10 Febbraio 2026
L’onere della prova in ordine alla data di realizzazione dell’opera edilizia - sia al fine di poter fruire del beneficio del condono edilizio, sia al fine di poter escludere la necessità di titolo abilitativo per essere realizzata al di fuori del centro abitato in epoca antecedente alla legge n. 761/1967 - grava sul privato. Solo quest’ultimo, infatti, può fornire (in quanto ordinariamente ne dispone) inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori, eventualmente indiziari, purché altamente probanti (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, 15/10/2013, n. 5007; T.A.R. Campania, sez. VI, 17/11/2022, n. 7097), quali fatture, ricevute relative all’esecuzione dei lavori ed all’acquisto dei materiali, bolle di consegna (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14/3/2007, n. 1249), che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto; mentre l’Amministrazione non può, di solito, materialmente accertare in dettaglio quale fosse la situazione edificatoria all’interno del suo territorio (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, 6/2/2019, n. 903; id. sez. VI, 5/3/2018, n. 1391; id. sez. VI, 2/9/2020, n. 5350, T.A.R. Campania, sez. VIII, 3/6/2019, n. 2986).
La prova testimoniale in merito al profilo della datazione della costruzione, in linea generale, in subiecta materia, ai fini del filtro di rilevanza, necessita della previa allegazione di convincenti elementi indiziari, di natura formale e documentale, in grado di radicare una semiplena probatio in ordine all’individuazione dell’epoca di realizzazione delle opere abusive oggetto di contestazione (cfr. ex plurimis, T.A.R. Umbria, sez. I, 19/7/2016, n. 546; T.A.R. Lazio, sez. III, 2/5/2013, n. 4383; T.A.R. Campania, sez. VII, 25/11/2019, n. 5540; T.A.R. Campania, sez. IV, 26/11/2020, n. 5575).
Sul punto il Collegio ha condiviso quanto affermato da autorevole giurisprudenza, secondo cui “A) in via generale, va posto in capo al proprietario (o al responsabile dell'abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione l'onere di provare il carattere risalente del manufatto della cui demolizione si tratta, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c. d. legge "ponte" n. 761 del 1967, che con l'art. 10, novellando l'art. 31 della l. n. 1150 del 1942, ha esteso l'obbligo di previa licenza...






