L'ordine di demolizione di un abuso edilizio è atto vincolato
L'ordine di demolizione di un abuso edilizio è atto vincolato
L'ordine di demolizione di un abuso edilizio è atto vincolato
08 Luglio 2024
L’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017 – da considerare una vera e propria architrave del diritto sanzionatorio in edilizia - ha enunciato il seguente principio di diritto: “il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino”.
È stato, quindi, affermato che il carattere del tutto vincolato dell’ordine di demolizione, adottato a seguito della sola verifica dell’abusività dell’intervento, fa sì che esso non necessiti di una particolare motivazione circa l’interesse pubblico sotteso a tale determinazione.
Tale particolare onere motivazionale non occorre neanche nell’ipotesi in cui venga ordinata la demolizione di un immobile abusivo dalla cui realizzazione sia trascorso un notevole lasso di tempo; l’ordinamento, infatti, tutela l’affidamento di chi versa in una situazione antigiuridica soltanto laddove esso presenti un carattere incolpevole, mentre la realizzazione di un’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore realizzata contra legem (in tal senso, ex multis: Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 28 febbraio 2017, n.908).
L’ordine di demolizione presenta un carattere rigidamente vincolato e non richiede né una specifica motivazione in ordine alla sussistenza di un...