Nella convenzione urbanistica non opera l’indebito oggettivo
Nella convenzione urbanistica non opera l’indebito oggettivo
Nella convenzione urbanistica non opera l’indebito oggettivo
21 Maggio 2026
Se è vero che la giurisprudenza amministrativa è tendenzialmente consolidata nel ritenere che nelle fattispecie caratterizzate dal mero rilascio di un titolo edilizio sussista il diritto alla ripetizione delle somme corrisposte ai fini dell’ottenimento del titolo nel caso in cui l’intervento edilizio programmato non venga di fatto realizzato (anche per rinuncia dell’interessato, atteso che «mancando la trasformazione del territorio e l’aumento del carico urbanistico, viene meno il presupposto di fatto utilizzato dalla norma urbanistica come elemento materiale per individuare l’an della pretesa e come parametro per determinare il quantum debeatur», Tar Catania, I, 31 maggio 2023, n. 1752), la medesima giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che «l’istituto dell’indebito oggettivo non può [invece] trovare [la stessa generale] applicazione in relazione alla fattispecie della convenzione urbanistica, perché la prestazione patrimoniale rinviene la causa dell’obbligazione nell’accordo» (cfr. ex multis Consiglio di Stato, IV, 19 giugno 2024, n. 5477 – resa su una vicenda sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio – e 12 dicembre 2018, n. 6339).
In particolare, la giurisprudenza ha escluso la ripetibilità di quanto corrisposto dal privato (anche a mezzo la realizzazione di opere di urbanizzazione) in adempimento di una valida convenzione urbanistica...





