Nell’ordinamento giuridico vige la regola generale dell’onerosità del permesso di costruire
Alcuni principi in materia di onerosità del permesso di costruire, rideterminazione del contributo...
Nell’ordinamento giuridico vige la regola generale dell’onerosità del permesso di costruire
24 Agosto 2026
La recente sent. TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. 20 agosto 2026, n. 1165, ci offre l’occasione per ribadire alcuni principi in materia di onerosità del permesso di costruire, con particolare riferimento alla rideterminazione del contributo e delle sanzioni in caso di mancato pagamento.
Come è noto, nell’ordinamento giuridico vige la regola generale dell’onerosità del permesso di costruire.
Si tratta di un principio introdotto dall’art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 – in base al quale “Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi” – e oggi ribadito dall’articolo 11, comma 2, del d.P.R. 380 del 2001.
Con riferimento a costruzioni o impianti destinati ad attività commerciali e direzionali, l’art. 19 comma 2 del d.P.R. 380 del 2001 prevede una particolare modalità di calcolo del contributo, parametrandolo sia all’incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. 380 del 2001, sia ad una quota del 10% del costo di costruzione documentato.
Il contributo di costruzione è tradizionalmente inteso come una compensazione per la collettività in relazione all'incremento di carico urbanistico causato dall'attività edificatoria (Cons. Stato, sez. IV, 22 luglio 2024, n. 6586), e deve dunque rispettare la regola della proporzionalità rispetto al carico urbanistico aggiuntivo, che varia anche al variare della destinazione d’uso.
L'aumento del carico urbanistico si misura calcolando l'aumento del fabbisogno di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la cui domanda dipende sia dalla volumetria di ciascun immobile sia dalla sua destinazione d'uso.
Il mutamento di destinazione d’uso che, anche in assenza di opere, comporti il passaggio ad una classe tariffaria diversa e più onerosa, e venga attuato entro il decennio dall’ultimazione dei lavori, determina l'applicazione del regime proprio della destinazione di arrivo.
Il comma 3 dell’art. 19 del d.P.R. 380 del 2001 prevede, infatti, che qualora la destinazione venga modificata entro il decennio il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell’intervenuta variazione.
Gli atti con i quali l’amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione previsto dall’art. 16 del d.P.R. 380 del 2001 costituiscono esercizio della pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio di un titolo edilizio oneroso. La posizione giuridica dell’amministrazione rispetto al contributo di costruzione già definito per tipologie e classi costruttive dal tariffario comunale è di diritto soggettivo.
Questo non esclude la doverosità della rideterminazione...







