Non è sufficiente la CILA per una piscina di importanti dimensioni
Non è sufficiente la CILA per una piscina di importanti dimensioni
Non è sufficiente la CILA per una piscina di importanti dimensioni
05 Febbraio 2026
Secondo un orientamento giurisprudenziale, una piscina, interrata o meno, “non può classificarsi come pertinenza in senso urbanistico, in quanto: comporta trasformazione durevole del territorio; è in grado di svolgere una funzione autonoma rispetto a quella propria dell'edificio cui accede; non è necessariamente complementare all'uso delle abitazioni e non è solo una attrezzatura per lo svago, bensì dà luogo a una struttura edilizia che incide invasivamente sul sito di relativa ubicazione. Essa postula, pertanto, il previo rilascio dell'idoneo titolo ad aedificandum, costituito dal permesso di costruire, che l’amministrazione può rilasciare soltanto qualora la nuova costruzione sia compatibile con gli strumenti urbanistici e di tutela paesaggistica vigenti” (cfr. in termini ex multis TAR Sicilia, Catania Sez. V, 27 maggio 2024 n.1965 che a propria volta richiama TAR. Campania, Sez. VII, 29 febbraio 2024, n.1360).
Con specifico riferimento ad una piscina amovibile, si è affermato che “Analoghe considerazioni valgono per la piscina amovibile che non è mai stata oggetto di titolo edilizio e come affermato dalla giurisprudenza “integra una nuova costruzione quando dà luogo ad una struttura edilizia che incide invasivamente sul sito di relativa ubicazione, e postula pertanto, il previo rilascio del titolo ad aedificandum, costituito dal permesso di costruire” (cfr. TAR Campania Salerno 18.4.2019 sentenza n. 642). Più di recente, il Consiglio di Stato ha ribadito che, in via generale, la realizzazione di una piscina, interrata o fuori terra...






