Non può considerarsi un’opera precaria una roulotte rivestita in legno, strutturata su due piani e dotata di canne fumarie
Una roulotte destinata a residenza è una nuova costruzione
Non può considerarsi un’opera precaria una roulotte rivestita in legno, strutturata su due piani e dotata di canne fumarie
03 Novembre 2026
Secondo consolidati principi giurisprudenziali:
i) in base all’articolo 3, comma 1, lettera e.5) del d.P.R. n. 380 del 2001, è qualificabile come nuova costruzione l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
ii) il successivo articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del medesimo articolato normativo, include, invece, nell’attività edilizia libera le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;
iii) da tali previsioni la giurisprudenza ha desunto la nozione di opera precaria, non soggetta a titolo abilitativo;
iv) in particolare, si è affermato che in ordine ai requisiti che deve avere un’opera edilizia per essere considerata precaria, possono essere ipotizzati in astratto due criteri discretivi: 1) criterio strutturale, in virtù del quale è precario ciò che non è stabilmente infisso al suolo; 2) il criterio funzionale, in virtù del quale è precario ciò che è destinato a soddisfare un’esigenza temporanea. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, per individuare la natura precaria di un’opera, si debba seguire non il criterio strutturale ma il criterio funzionale, per cui un’opera può anche non essere stabilmente infissa al suolo, ma se essa presenta la caratteristica di essere realizzata per soddisfare esigenze non temporanee, non può beneficiare del regime delle opere precarie;






