Ordinanza per tutelare l’uso pubblico di un’area: non serve la preventiva comunicazione di avvio del procedimento
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Ordinanza per tutelare l’uso pubblico di un’area: non serve la preventiva comunicazione di avvio del procedimento
18 Dicembre 2025
L’ordinanza di ingiunzione di messa in funzione di un parcheggio interrato ad uso pubblico realizzato in ottemperanza agli obblighi previsti da una convenzione urbanistica costituisce espressione del potere di autotutela possessoria della Pubblica Amministrazione ex articolo 823 c.c., per il quale, la giurisprudenza ritiene non necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento (cfr. T.A.R. Milano, sez. II, 06 giugno 2019, n.1289, nonché T.A.R. Milano, sez. I, 14 gennaio 2013, n. 145) non ravvisandosi spazi per utili apporti partecipativi da parte del destinatario, atteso che la partecipazione del privato al procedimento ex art. 7, l. n. 241/1990 comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 21-octies, comma 2, primo alinea, della medesima legge.
Ai fini dell'esercizio della potestà di autotutela esecutiva di cui all'art. 823 c.c. è richiesta, unitamente alla verifica dell’esistenza del titolo in relazione al bene, anche la concreta destinazione dell'area al pubblico servizio; invero la ratio dell'attribuzione del potere sta nella necessità che i beni pubblici siano sottoposti al costante controllo della pubblica amministrazione, esercitabile attraverso tempestivi atti autoritativi sia per sottrarli a turbative sia per meglio adeguarli alla loro pubblica funzione.
Va, quindi, qualificata come legittima la c.d. autotutela possessoria anche a distanza di tempo, qualora l'ente pubblico debba assicurare alla collettività un bene la cui destinazione ad uso pubblico sia acclarata e non contestata. Nello specifico, la destinazione ad uso pubblico è stata impressa attraverso una convenzione urbanistica e...





