22 Maggio 2026
Se non è mai stato approvato, o anche solo adottato, un piano attuativo, nessun affidamento qualificato può maturare in capo agli interessati e, dunque, nessun onere di motivazione rafforzata gravava sull’Amministrazione comunale in sede di approvazione di una differente disciplina pianificatoria con riguardo all’area de qua (cfr., T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 27 maggio 2025, n. 1861; IV, 31 marzo 2025, n. 1101; IV, 5 dicembre 2023, n. 2951).
Del resto, secondo la consolidata giurisprudenza, «con riferimento all’esercizio dei poteri pianificatori urbanistici, la tutela dell’affidamento è riservata ai seguenti casi eccezionali: I) superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l’avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona; II) pregresse convenzioni edificatorie già stipulate; III) giudicati (di annullamento di dinieghi edilizi o di silenzio rifiuto su domande di rilascio di titoli edilizi), recanti il riconoscimento del diritto di edificare; IV) modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo» (Consiglio di Stato, IV, 2 gennaio 2023, n. 21; anche, IV, 24 gennaio 2023, n. 765; II, 8 settembre 2021, n. 6234; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 5 giugno 2024, n. 1699; IV, 3 maggio 2024, n. 1346; IV, 5 dicembre 2023, n. 2951; altresì, Corte costituzionale, sentenza n. 179 del 2019).
In coerenza con quanto rilevato, nemmeno rileva l’eventuale reformatio in peius della precedente zonizzazione urbanistica, in quanto l’Amministrazione gode di un’ampia...