Serve il permesso di costruire per le roulottes utilizzate come abitazione permanente
Serve il permesso di costruire per le roulottes utilizzate come abitazione permanente
Serve il permesso di costruire per le roulottes utilizzate come abitazione permanente
25 Agosto 2022
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, «Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; […]».
L’art. 3, comma 1, lettera ‘e’, del medesimo D.P.R. n. 380/2001 prevede inoltre che: «1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: […] e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: […] e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti». Non abbisognano invece di permesso di costruire (art. 6 comma 2 D.P.R. 380/2001) le opere realizzate per far fronte ad esigenze temporanee e contingenti, destinate alla rimozione immediata, e comunque non oltre 180 giorni.
È pertanto evidente che le roulottes, in ragione dell’utilizzo abitativo delle stesse e del mantenimento sul terreno per anni, costituiscono interventi non temporanei, abusivamente realizzati in assenza di previo permesso di costruire, e come tali assoggettati alla sanzione della demolizione, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.







