Solo eccezionalmente non è necessario il piano attuativo per consentire l’edificazione
La giurisprudenza ha avuto modo più volte di statuire come ben può giustificarsi e risultare...
Solo eccezionalmente non è necessario il piano attuativo per consentire l’edificazione
04 Marzo 2021
La giurisprudenza ha avuto modo più volte di statuire come ben può giustificarsi e risultare pienamente legittima la previsione della necessità di un piano attuativo, anche con riferimento a zone del tessuto urbano che risultino già edificate e dotate delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Costituisce ius receptum (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2020, n. 2390; Cons. Stato, sez. IV, 25 febbraio 2020, n. 1398; Cons. Stato, sez. IV, 20 aprile 2018, n. 2397, che richiama Cons. Stato, sez. IV, 8 febbraio 2018, n. 825; sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1434; sez. IV, 4 luglio 2017, n. 3256; sez. IV, 17 luglio 2013, n. 3880; sez. IV, 21 agosto 2013, n. 4200; sez. V, 29 febbraio 2012, n. 1177) che:
a) in linea di principio, sono eccezionali e di stretta interpretazione i casi in cui il p.r.g. (o lo strumento urbanistico equivalente) consenta il rilascio del permesso di costruire diretto, senza previa approvazione dello strumento attuativo;
b) pure in presenza di una zona (in tesi) già urbanizzata, la necessità dello strumento attuativo è esclusa solo nei casi nei quali la situazione di fatto, in presenza di una pressoché completa edificazione della zona, sia addirittura incompatibile con un piano attuativo (ad es. il lotto residuale ed intercluso in area completamente urbanizzata), ma non anche nell’ipotesi in cui, per effetto di una edificazione disomogenea, ci si trovi di fronte ad una situazione che esige un intervento idoneo a restituire efficienza all’abitato, riordinando e talora definendo ex novo un disegno urbanistico di completamento della zona (ad esempio, completando il sistema della viabilità secondaria nella zona o integrando...