Contributi per i territori montani: il bando 2022 del Fondo per la montagna
Fondo regionale per la montagna art. 87 della legge regionale 68 del 2011
Contributi per i territori montani: il bando 2022 del Fondo per la montagna
Data di scadenza presentazione domande 30 settembre 2022
24 Agosto 2022
La Regione Toscana, con il decreto dirigenziale 14926 del 22 luglio 2022, certificato il 27 luglio 2022, ha approvato il bando per la concessione dei contributi a favore dei territori montani (allegato A del decreto) indicati nell'allegato B "Territori montani" della legge regionale 68/2011 "Norme sul sistema delle autonomie locali", per l'annualità 2022 del Fondo regionale per la montagna.
Gli elementi essenziali ed i criteri di valutazione del bando sono stati approvati dalla Regione Toscana con delibera di giunta 784 del 11 luglio 2022 (pubblicata sul Burt n. 29 del 20 luglio 2022 Parte II)
Finalità
Il Fondo regionale per la montagna a norma dell’art. 87 della legge regionale 68 del 2011 ha lo scopo di sostenere finanziariamente le politiche di sviluppo e tutela delle zone montane ed è destinato alle spese di investimento per la realizzazione di interventi localizzati esclusivamente in zona classificata come montana
Beneficiari del bando
Ai sensi dell’articolo. 87 comma 4 della legge regionale 68/2011, gli enti destinatari del Fondo regionale per la montagna sono:
- a) le unioni di comuni di cui all’articolo 67 legge regionale 68/2011 o comunque costituite a seguito dell'estinzione delle comunità montane ai sensi della legge regionale 37/2008;
- b) le unioni di comuni, diverse da quelle della lettera a), che hanno almeno il 30% del proprio territorio classificato montano o nelle quali almeno il trenta per cento della popolazione è residente in territorio classificato montano;
- c) i comuni classificati montani che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte di un’unione di comuni diversa da quelle di cui alle lettere a) e b).
Scadenza e presentazione domande
Le domande di contributo possono essere presentate via piattaforma web dal 3 agosto 2022 (data di pubblicazione sul Burt n. 31, Parte III del 3 agosto 2022 del bando stesso) fino alle 23.59 di venerdì 30 settembre 2022, a pena di esclusione.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 2 lettera b) del citato Regolamento, i progetti devono essere presentati utilizzando il modello di istanza con i relativi allegati appositamente predisposti. Gli enti interessati presenteranno la domanda di contributo esclusivamente online utilizzando il Formulario telematico domanda contributi Fondo regionale montagna 2022 accessibile via internet, mediante un browser aggiornato e con Spid di secondo livello o Cns, all'indirizzo web https://servizi.toscana.it/formulari/#home.
Il tipo di Formulario telematico si seleziona in alto da "Scrivania Formulari-compila formulario
scegliendo poi “Avviso pubblico Fondo regionale montagna 2022”
- Le modalità di compilazione, registrazione e trasmissione sono illustrate nel Manuale d’uso formulari versione 6
Ai fini della scadenza del bando fa fede la data della ricevuta di acquisizione al sistema informatico restituita, protocollata, dal sistema stesso.
Non sono ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quella telematica sopra indicata e comunque quelle presentate oltre il 30 settembre 2022.
Presentazione progetti in forma aggregata
Regolamento n. 4/R del 28 gennaio 2020 "Regolamento di attuazione dell'articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) relativo al Fondo regionale per la montagna" prevede all’articolo 1 comma 2 che:
- 1. gli enti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 2 precedente possono presentare progetti in forma aggregata solo ed esclusivamente tra di loro (le Unioni con le Unioni);
- 2. gli enti di cui alla lettera c) dell’art. 2 precedente possono presentare progetti in forma aggregata solo ed esclusivamente tra di loro (i comuni montani e parzialmente montani con uno o più comuni montani e parzialmente montani);
- 3. non possono essere presentati i progetti in forma aggregata fra enti di diversa natura fra di loro, ovvero fra un’Unione ed un comune o più comuni non facente/i parte di Unione;
- 4. ciascun ente può partecipare, singolarmente o in aggregazione con altri, ad un solo progetto. Qualora ciò non accada saranno esclusi tutti i progetti nei quali l’ente risulta partecipante;
- 5. in caso di progetto presentato in forma associata, deve presentare la richiesta di contributo il soggetto capofila, nonché beneficiario del contributo regionale. Il capofila è il soggetto cui sono attribuite le risorse e la responsabilità della corrispondenza dell’impiego delle medesime alle azioni e agli interventi oggetto del progetto finanziato ai sensi dell’art.1 comma 3 del Regolamento.
Dell’aggregazione degli enti deve esser dato conto all’atto della presentazione del progetto allegando la dichiarazione di adesione allo stesso di ognuno degli enti associati, sottoscritta dal legale rappresentante
Progetti ammissibili
Gli...