Interventi per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale
PNRR - Next Generation EU
Interventi per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale
scadenza entro il 20 maggio 2022
06 Maggio 2022
La misura è volta a sostenere progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà di soggetti privati e del terzo settore o a vario titolo da questi detenuti, per garantire che tale patrimonio sia preservato e messo a disposizione del pubblico.
Saranno ammissibili anche progetti che intervengano su beni del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica, dei quali i soggetti privati e del terzo settore abbiano la piena disponibilità, con titoli di godimento di durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata, fermo restando che deve essere assicurato che il sostegno dell’avviso non vada a coprire costi che già costituiscono impegni (o parte degli impegni) che il soggetto privato ha contratto con l’Ente pubblico.
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le tipologie di patrimonio culturale rurale oggetto di intervento:
- edifici rurali: manufatti destinati ad abitazione rurale o destinati ad attività funzionali all’agricoltura (ad esempio mulini ad acqua o a vento, frantoi), che abbiano o abbiano avuto un rapporto diretto o comunque connesso con l’attività agricola circostante e che non siano stati irreversibilmente alterati nell’impianto tipologico originario, nelle caratteristiche architettonico costruttive e nei materiali tradizionali impiegati;
- strutture e/o opere rurali: i manufatti che connotano il legame organico con l’attività agricola di pertinenza (fienili, ricoveri, stalle, essicatoi, forni, pozzi, recinzioni e sistemi di contenimento dei terrazzamenti, sistemi idraulici, fontane, abbeveratoi, ponti, muretti a secco e simili);
- elementi della cultura, religiosità, tradizione locale: manufatti tipici della tradizione popolare e religiosa delle comunità rurali (ad esempio cappelle, chiese rurali, edicole votive), dei mestieri della tradizione connessi alla vita delle comunità rurali.
I medesimi interventi potranno, inoltre, riguardare spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali.
Non sono ammissibili operazioni riguardanti beni localizzati nei centri abitati.
Per tutte le suddette tipologie di architettura rurale è richiesto:
- che sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con corrispondente decreto ministeriale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii
ovvero
- che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionale e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica.
I beni oggetto di intervento dovranno essere resi disponibili alla pubblica fruizione per un tempo congruo e previamente stabilito sentita la competente Soprintendenza in caso di beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. In ogni caso, l’intervento (mediante le necessarie comunicazioni relative all’inizio dei lavori) dovrà essere avviato entro il 30 giugno 2023 e concluso entro il 31 dicembre 2025 con attestato da certificato di regolare esecuzione, ovvero collaudo.
Gli interventi potranno altresì essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso l’uso ricettivo), per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole.
Le risorse disponibili ai fini del presente Avviso sono complessivamente pari a 48.024.154,14 euro a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”.
Il contributo, che sarà erogato secondo modalità “a sportello”, è concesso fino ad un massimo di 150.000 euro come forma di cofinanziamento per un’aliquota del 80%. Il contributo è portato al 100% se il bene è oggetto di dichiarazione di interesse culturale, fermo restando la soglia massima di 150.000 euro.
Possono presentare domanda di finanziamento, purché proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni appartenenti al patrimonio culturale rurale in data antecedente al 31.12.2020, i seguenti soggetti:
- le persone fisiche e i soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
- gli enti del terzo settore e altre associazioni,
- le fondazioni e le cooperative,
- le imprese in forma individuale o societaria
Con riferimento ai progetti d’ambito, possono presentare domanda di finanziamento, i soggetti su indicati che, coesistendo in un determinato ambito territoriale, elaborano progetti contenenti interventi volti alla tutela di una circoscritta porzione di paesaggio.
Sono ammissibili anche progetti che intervengano su beni del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica e di cui i soggetti privati, profit e non profit, enti del terzo settore e altre associazioni ne abbiano la piena disponibilità, con titoli di godimento di durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata, fermo restando che deve essere assicurato che il sostegno finanziario del presente avviso non vada a coprire costi che già costituiscono impegni (o parte degli impegni) già contratti dal soggetto privato con l’Ente pubblico proprietario.
Ciascuno soggetto richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento per un solo bene oggetto di intervento. In caso di presentazione di più domande, sarà istruita solo ed esclusivamente la prima domanda pervenuta in ordine temporale, e saranno, invece, considerate non esaminabili le domande eventualmente pervenute successivamente alla prima.