Sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 del 06/03/2021 è stato pubblicato il DPCM 21 gennaio 2021, adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'Interno e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il DPCM stabilisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
Per i trienni successivi al 2023 e per l'ultimo biennio 2033-2034, in assenza di emanazione di un successivo decreto entro il 31 marzo dell'anno precedente il periodo di riferimento, saranno applicate le disposizioni del DPCM 21 gennaio 2021. Le istanze per la concessione dei contributi dovranno essere presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il periodo di riferimento.
Il DPCM promuove la realizzazione di interventi per la rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, che non siano integralmente finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati.
Possono richiedere i contributi i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di Provincia, ed i Comuni capoluogo di Provincia o sede di Città Metropolitana.
Gli interventi ritenuti ammissibili sono esaustivamente indicati all’Art. 3 del DPCM, cui si rimanda.
La disponibilità finanziaria prevista è pari a € 150 milioni per l'anno 2021, € 250 milioni per l'anno 2022, € 550 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e, in fine, € 700 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
I Comuni potranno fare richiesta di contributo per uno o più interventi entro i seguenti massimali:
- € 5.000.000 per i Comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;
- € 10.000.000 per i Comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;
- € 20.000.000 per i Comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i Comuni capoluogo di Provincia o sede di Città Metropolitana.
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